È stato approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo che riporta la disciplina sanzionatoria in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti. Le sanzioni amministrative pecuniarie possono essere comminate fino a 80.000 euro.
Gli obblighi cui sono tenuti produttori e distributori riguardano sia l'attività di produzione, che deve avvenire secondo buone pratiche di fabbricazione affinché i materiali e gli imballaggi utilizzati non comportino alcuna alterazione degli alimenti, sia l'etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei materiali che non devono fuorviare i consumatori.
I Regolamenti interessati sono il n. 1935/2004, il n. 1895/2005, il n. 2023/2006, il n. 282/2008, il n. 450/2009 e il n. 10/2011.
IlDecreto predispone anche l'istituzione di un'anagrafica del settore produttivo al fine di uniformare la disciplina a quella degli altri operatori del settore alimentare e impone obblighi di rintracciabilita' dei materiali prodotti.
È istituita anche la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 649/2012 sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose, con cui si prevedono sanzioni di natura amministrativa per la violazione delle prescrizioni del regolamento. I compiti di vigilanza, accertamento e irrogazione delle sanzioni fanno capo al Ministero della salute, al Ministero dell’ambiente e al Ministero dello sviluppo economico. Nell’ambito delle rispettive competenze, tali compiti spettano anche all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, al Corpo della Guardia di finanza e alle Regioni e alla province autonome di Trento e di Bolzano.
Il regolamento attua all’interno dell’Unione europea la Convenzione di Rotterdam, concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi. Le norme dettate in materia di importazione ed esportazione, con obblighi di notificazione e di autorizzazione delle autorità di controllo, sono funzionali alla protezione della salute e dell’ambiente contro i danni potenziali connessi al commercio internazionale di tali prodotti. È previsto per i trasgressori che le sostanze trattate in violazione degli obblighi comunitari siano distrutte a propria cura e spese in caso di sequestro amministrativo.
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