Le dichiarazioni di conformità al contatto con gli alimenti: quando, come e perchè

Le dichiarazioni di conformità al contatto con gli alimenti: quando, come e perchè

Daniela Aldrigo, dell’area tecnica dell’Istituto Italiano Imballaggio, passa in rassegna le principali caratteristiche e finalità delle dichiarazioni di conformità al contatto con alimenti e i documenti tecnici obbligatori che devono accompagnare i MOCA

Notizie dal mondo agroalimentare:
prodotti, mercati, tecnologie, processi di filiera

20

Dicembre
2018

La normativa cogente relativa ai materiali a contatto con gli alimenti (MOCA) si prefigge due obiettivi: quello che per ogni MOCA sia emessa una dichiarazione che ne attesti la conformità e l’etichettatura per l’informazione ai consumatori. Le “dichiarazioni” sono documenti aziendali in cui si affermano conformità legislative, conformità a norme tecniche, caratteristiche qualitative, caratteristiche compositive, proprietà tecniche, processi industriali ecc.

Le caratteristiche principali delle CdC per i MOCA

Secondo la definizione tratta dalla norma EN 45014 la dichiarazione di conformità è un documento che attesta, sotto la responsabilità del produttore, la conformità di un bene ai requisiti di legge previsti. Il documento “Orientamenti dell'Unione sul Regolamento (UE) n. 10/2011, per quanto concerne le informazioni all'interno della catena di approvvigionamento” la definisce un documento consegnato dal fornitore al suo cliente nelle fasi della commercializzazione fino alla vendita al dettaglio (che però è esclusa).

Sono due i principali obiettivi: dare garanzia al cliente che il materiale è conforme alle prescrizioni di legge e fornirgli le informazioni necessarie a stabilire o a verificare la conformità del prodotto alle norme di riferimento.

Mentre tutte le CdC previste per legge sono obbligatorie (fra queste vi sono appunto quelle di conformità al contatto con gli alimenti), documenti facoltativi sono le dichiarazioni che riguardano aspetti qualitativi e tecnici oppure di adeguamento a norme tecniche di standardizzazione volontarie (es. applicazione delle linee guida).

Quali sono gli operatori coinvolti nella redazione delle dichiarazioni

“La persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni del regolamento stesso nell’impresa posta sotto il suo controllo” è il soggetto che secondo il Regolamento quadro 1935/2004/CE deve garantire la conformità dei materiali. Può essere quindi una persona fisica dipendente dell’azienda, una persona fisica esterna (consulente) o una persona giuridica (società esterna di consulenza o laboratorio di analisi).

Come e quando vanno emesse

Non vi è un riferimento a testi legislativi nazionali o comunitari che preveda termini di scadenza per la dichiarazione. Saranno le parti che definiranno le tempistiche. Ovviamente la dichiarazione deve essere aggiornata ogni qual volta si ravvisi la necessità di un adeguamento e quindi:

  • per modifiche significative della composizione e delle caratteristiche delle materie prime impiegate
  • per cambiamenti significativi del processo produttivo
  • per cambiamenti dei riferimenti legislativi in vigore.

Il ruolo dell’operatore alimentare

Alcuni riferimenti per la redazione di una dichiarazione di uniformità di materiali a contatto con alimenti e le indicazioni sul ruolo dell’OSA sono contenute in norme europee e nazionali.

Il Regolamento quadro 1935/2004/CE precisa che i MOCA devono essere corredati da una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme vigenti (art. 16, 1); il D.P.R. 777/82 ribadisce invece che i MOCA devono essere accompagnati, nelle fasi diverse dalla vendita al consumatore finale, da una dichiarazione che attesti la conformità alle norme loro applicabili rilasciata dal produttore (art. 4). In particolare poi, sottolinea che l'utilizzazione in sede industriale o commerciale è subordinata alla verifica della loro conformità al decreto stesso, nonché alla idoneità tecnologica per lo scopo a cui sono destinati.

L'impresa deve avere la dichiarazione di conformità ed essere sempre in grado di indicare ai competenti organi di controllo il fornitore o il produttore dei materiali.

Infine il D.M. 21 marzo 1973 (Materie plastiche, Gomme, Cellulosa rigenerata, Carte e Cartoni, Vetro, Acciaio Inox) ribadisce che le imprese che producono MOCA devono controllare per ogni partita la rispondenza alle norme a essi applicabili e dimostrare di aver correttamente provveduto ai controlli e alle verifiche richieste per legge.

Quando si parla di idoneità tecnologica di un MOCA si intende valutare che, nelle condizioni d’uso previste, i materiali e i packaging destinati al contatto non pregiudichino la sicurezza del prodotto in tutte le fasi di utilizzo: al momento del confezionamento del prodotto nell’azienda alimentare, durante la movimentazione e il successivo stoccaggio e da parte del consumatore.

Al momento l’unico materiale normato, in merito alla redazione di una dichiarazione di conformità, è il gruppo delle plastiche. Il Regolamento (UE) 10/2011 (all. IV) infatti sancisce che siano accompagnati da una dichiarazione scritta non solo i materiali e gli oggetti di materia plastica, ma anche i prodotti in una fase intermedia della fabbricazione e le sostanze destinate alla fabbricazione degli stessi. Per agevolare l’operatore nella elaborazione del documento, è stato emesso un testo di orientamento (Orientamenti dell'Unione sul Regolamento UE n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, per quanto concerne le informazioni all'interno della catena di approvvigionamento. 28/11/2013) che approfondisce alcuni punti importanti fra cui quale sia lo scopo di una CdC e le informazioni che deve riportare, incluse quelle riguardanti tutte le informazioni opportune su rivestimenti, adesivi e inchiostri che diventano parte di materiali e oggetti di materia plastica e che vanno fornite dagli stessi fabbricanti ai trasformatori di materie plastiche.

Va anche ricordato che nel caso di prodotti importati la CDC dei MOCA può essere rilasciata anche da una persona diversa dal produttore, per esempio l’importatore stabilito nell’Unione Europea, responsabile dell’immissione della partita sul territorio. Questo perché i regolamenti comunitari hanno definito in modo chiaro la cosiddetta filiera, che comprende la produzione, la trasformazione, ma anche la distribuzione e l’importazione.

Come e quando deve essere compilata la CdC

Per sapere cosa può richiedere l’utilizzatore al proprio fornitore di MOCA si riassumono di seguito alcuni importanti suggerimenti operativi:

  • all’avvio del rapporto di fornitura si emette una “dichiarazione madre”, assicurandosi che venga ricevuta dal cliente
  • indicativamente, si consiglia di conservare le dichiarazioni per almeno 5 anni dalla data della prima consegna del materiale o oggetto
  • con le stesse modalità la dichiarazione dovrà essere conservata dall’utilizzatore
  • la documentazione di supporto alla CdC deve essere disponibile per dimostrare la conformità alle Autorità che ne facessero richiesta. Può riportare schede tecniche del proprio fornitore e di sicurezza del materiale acquistato e poi test di laboratorio, analisi del rischio legata alle MP, e al processo di produzione, i calcoli teorici e la modellazione. Non è comunque obbligatorio allegarla alla CdC.

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