Il Ministero per la Transizione Ecologica ha definito, con un decreto di natura non regolamentare, le Linee Guida sull’etichettatura ambientale ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm.
Il testo, previsto dall’articolo 219 del D.Lgs. 152/06, riporta le indicazioni tecniche per consentire ai produttori di rispettare gli obblighi previsti.
Le Linee Guida definiscono l’approccio all’etichettatura, propongono spiegazioni illustrate attraverso analisi di casistiche, insegnano come costruire l’etichettatura, ricordano l’entrata in vigore dell’obbligo e le modalità di esaurimento delle scorte.
Segnaliamo che il Decreto Milleproroghe del 30 dicembre 2021, ha previsto la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 31 dicembre 2022.
Per tutto il packaging (primario, secondario e terziario) i produttori dovranno indicare la codifica alfanumerica prevista dalla Decisione 97/129/CE. Solo sugli imballaggi destinati al consumatore finale dovranno essere presenti anche le diciture adeguate per permettere di attuare la raccolta differenziata.
Il documento contiene anche queste informazioni:
- Tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei ed efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo
- Per gli imballaggi in plastica realizzati con polimeri o loro combinazione non previsti espressamente nella Decisione 97/129/CE, si può far riferimento alle norme UNI EN ISO 1043-1 per l’identificazione di materie plastiche non contemplate, e alla UNI EN ISO 10667-1 per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo.
Linee guida MiTE sull’etichettatura ambientale degli imballaggi →
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