Contesto normativo e interpretativo degli alimenti plant based

Contesto normativo e interpretativo degli alimenti plant based

Giorgia Andreis, Avvocato dello studio Andreis e Associati Avvocati - Torino, Milano ha fatto una panoramica legislativa, anche se ancora mancano le norme specifiche

Notizie dal mondo agroalimentare:
prodotti, mercati, tecnologie, processi di filiera

16

Maggio
2022

Partendo dai principi fondamentali della legislazione alimentare come tutela della salute e della corretta informazione del consumatore, Giorgia Andreis ha fatto un excursus delle norme che regolano il mercato:

  • Pacchetto Igiene: regole e definizioni relative alla dovuta garanzia di sicurezza dell’alimento. Verifica e rispetto della normativa verticale con riguardo a composizione e denominazione dei prodotti.
  • Reg. Ue 1169/11 sulle informazioni al consumatore: disciplina le informazioni al consumatore secondo i principi generali espressi dall’art. 7: «Pratiche leali di informazione». Le informazioni sugli alimenti devono essere veritiere, corrette e chiare.
  • I principi di non ingannevolezza si applicano anche alla pubblicità; alla presentazione degli alimenti, in particolare forma, aspetto o imballaggio, materiale d’imballaggio utilizzato, modo in cui sono disposti o contesto nel quale sono esposti.

Definizione di plant based food

A livello generale, per plant based food si intende un alimento a base vegetale. Nella strategia Farm to Fork si fa riferimento al «…passaggio a una dieta basata maggiormente sui vegetali…» ai fini della sostenibilità alimentare (COM(2020) 381 final). La definizione deve essere ancora individuata ed è necessaria, come si evince da fonti associative europee, per una corretta informazione sia a livello compositivo sia a livello comunicazionale, onde scongiurare confusione sul mercato.

Una definizione proposta a livello associativo e ai fini di certificazione (v. plantbasedfoods.org/marketplace/certification/) è la seguente:

Plant-based food is defined as a finished product consisting of ingredients derived from plants that include vegetables, fruits, whole grains, nuts, seeds and/or legumes (peas, beans, pulses, etc.). Additionally, fungi and algae, although not technically plants, will also be counted towards the percentage of plant-based ingredients.

Al momento si sta lavorando su una norma tecnica che disciplini i plant based food.

La legislazione italiana

Per quanto riguarda la legislazione italiana, in assenza di norma, è buona norma tenere conto degli aspetti della comunicazione commerciale per non trarre in inganno il consumatore.

Pertanto l’avvocata Andreis ha citato il Codice del Consumo “È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più elementi (esistenza o natura, caratteristiche principali del prodotto) e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso (art. 21)”.

E il Codice di Autodisciplina pubblicitaria che all’articolo 2 recita: “La comunicazione commerciale deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione, l’identità delle persone rappresentate, i premi o riconoscimenti”.

E all'art. 7: "La comunicazione commerciale deve sempre essere riconoscibile come tale. Nei mezzi e nelle forme di comunicazione commerciale in cui vengono diffusi contenuti e informazioni di altro genere, la comunicazione commerciale deve essere nettamente distinta per mezzo di idonei accorgimenti.
Per quanto riguarda talune forme di comunicazione commerciale diffuse attraverso internet, i principali idonei accorgimenti sono indicati nel Regolamento Digital Chart".

Sintesi del contributo presentato in occasione di ToolSy.
Qui lo Speciale ToolSy, il network di OM dedicato agli strumenti per filiere alimentari sostenibili


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