Con Nota del Ministero della Salute Prot. DGISAN n. 13412 del 14/04/2020 si precisano alcune indicazioni in merito alla Nota del Ministero della Salute Prot. DGISAN n. 12957 del 09/04/2020 realtiva alla "Rideterminazione shelf life dei prodotti alimentari e congelamento carni fresche".
Alcune associazioni di categoria hanno chiesto la possibilità di rideterminare la durabilità dei prodotti alimentari compresi i prodotti congelati e surgelati e la conseguente modalità di etichettatura, nonché la possibilità di congelare la carne fresca invenduta destinata alla ristorazione.
Il Ministero ha risposto che, fatti i salvi i casi in cui la shelf life è stabilita da norme specifiche, come per uova fresche, latte pastorizzato ecc. "l'OSA può stabilire un prolungamento della durabilità di un alimento laddove disponga di dati adeguati a supporto della shelf life che tengano conto della natura dell'alimento stesso, delle modalità di conservazione previste e delle modalità di consumo. La rideterminazione della shelf life di un prodotto alimentare deve essere determinata prima della data di scadenza". In ogni caso la nuova durabilità deve essere riportata in etichetta come previsto dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 o in assenza di questa sui documenti commerciali, come specificato dal Decreto legislativo 231/2017. La successiva nota del 14 aprile specifica che "la rideterminazione della shelf life è applicabile solo alle merci immesse sul mercato ma non a livello della vendita al dettaglio".
Il congelamento delle carni fresche, incluse le preparazioni e le carni macinate, come di recente ribadito dalla Commissione con nota Ares (2019) 2456574 dell'08/04/2019 deve essere condotto senza indebito ritardo. "In deroga a quanto suddetto le carni fresche invendute, introdotte e/o prodotte entro il 15 marzo 2020, possono essere congelate entro la data di scadenza con indicazione della destinazione al consumo previa completa cottura e commercializzate esclusivamente sul mercato nazionale", si legge nella nota del 9 aprile. La nota successiva del 14/04 specifica che "tale deroga è riferita anche a carni che, a seguito di ordinativi/contratti antecedenti il 15 marzo, sono già state spedite da Paesi terzi verso l’Italia e sono ancora in viaggio".
Il congelamento di altri prodotti alimentari può essere condotto su alimenti in perfetto stato di conservazione con modalità che ne preservino le caratteristiche e che non impattino sulla loro sicurezza.
La nota sottolinea anche il fatto che le eccedenze alimentari possono "essere oggetto di donazione ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi alimentari", ai sensi dell'articolo 2, punto 1, lettera c della Legge 19/08/2016, n. 166.
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