Pasta e riso, firmato il Decreto per l'origine

Pasta e riso, firmato il Decreto per l'origine

I ministri Martina e Calenda avviano l'iter legislativo per rendere obbligatoria l'origine in etichetta. Due anni di sperimentazione seguendo il modello dei prodotti lattiero-caseari

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prodotti, mercati, tecnologie, processi di filiera

20

Luglio
2017

I Ministri Maurizio Martina (MiPAAF) e Carlo Calenda (MiSE) hanno firmato oggi i due decreti interministeriali per introdurre l'obbligo di indicazione dell'origine del riso e del grano per la pasta in etichetta. I provvedimenti introducono la sperimentazione per due anni del sistema di etichettatura, nel solco della norma già in vigore per i prodotti lattiero-caseari.

"È un passo storico - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - che abbiamo deciso di compiere in attesa della piena attuazione del regolamento europeo 1169 del 2011. Puntiamo così a dare massima trasparenza delle informazioni al consumatore, tutelare i produttori e rafforzare i rapporti di due filiere fondamentali per l'agroalimentare made in Italy.".
"L'aumento dell'8% delle esportazioni nei primi di cinque mesi del 2017 - ha commentato il Ministro Carlo Calenda - dimostra quanto l'Italia guadagna dall'internazionalizzazione. Dobbiamo tutelare i consumatori e i lavoratori con regole chiare e trasparenza sui prodotti commercializzati. I decreti che abbiamo firmato oggi rispondono proprio a quest'ultima esigenza: garantiscono una scelta consapevole ai consumatori tramite l'obbligo di trasparenza nelle etichette".

Le novità dei decreti

Grano/pasta
Il decreto grano/pasta in particolare prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:
a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato
b) Paese di molitura: nome del Paese in cui il grano è stato macinato
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l'Italia, si potrà usare la dicitura: "Italia e altri Paesi UE e/o non UE".

Riso
Il provvedimento prevede che sull'etichetta del riso devono essere indicati:
a) Paese di coltivazione del riso
b) Paese di lavorazione
c) Paese di confezionamento
Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

Origine visibile
Le indicazioni sull'origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili e indelebili.

I provvedimenti prevedono una fase di 180 giorni per l'adeguamento delle aziende a nuovo sistema e lo smaltimento delle etichette e confezioni già prodotte.

I decreti decadranno in caso di piena attuazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il Paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti, subordinandone l'applicazione all'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione, che ad oggi non sono stati ancora emanati.


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