A cura della Redazione F&T
È all’esame del Parlamento lo schema di Decreto Legislativo di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2019/4 sui mangimi medicati e prodotti intermedi che modifica il Regolamento CE n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la Direttiva 90/167/CEE (Atto n. 71) del Consiglio.
Il provvedimento, composto da 16 articoli e 1 allegato, è attuativo dell’articolo 16 della legge n. 127 del 2022 (Legge di delegazione europea 2021),
Le Commissioni riunite Industria e Agricoltura e Sanità e Lavoro del Senato hanno iniziato il 14 settembre l’esame, in sede consultiva, dello schema di Decreto relativo alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzo di mangimi medicati.
In base alla delega il Decreto Legislativo individua il Ministero della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti dal Regolamento UE 2019/4, specificando le rispettive competenze; adegua e semplifica le norme vigenti al fine di eliminare processi e vincoli ormai obsoleti; ridefinisce il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni.
Le Commissioni della Camera hanno tempo fino al 15 ottobre per l’esame parlamentare. Il termine per l’esercizio della delega scade il 10 dicembre 2023.
Contenuti dello schema di Decreto Legislativo
In sede di relazione illustrativa, il Governo osserva che il provvedimento in esame adegua l’assetto normativo nazionale ai dettami del Regolamento, creando un ambito normativo che permetta un’applicazione della normativa della UE coerente con la normativa nazionale in materia di mangimi e di farmaco veterinario. Il settore dei mangimi medicati, infatti, è considerato quale anello di congiunzione tra l’alimentazione animale e l’igiene dei mangimi, da una parte, e il farmaco veterinario, dall’altra, in quanto i mangimi medicati sono uno degli strumenti di somministrazione orale di medicinali veterinari agli animali in allevamento per i trattamenti di gruppo.
Si ricorda, nella relazione illustrativa, che la vigente normativa nazionale in materia di mangimi medicati e prodotti intermedi discende dalla Direttiva 90/167CEE, con la quale sono state stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati, abrogata in applicazione del regolamento dal 28 gennaio 2022.
Le disposizioni del Regolamento si sono sovrapposte quindi ad un impianto normativo nazionale sostanzialmente immutato dagli anni ’90, che deriva dal recepimento della citata Direttiva. Il regolamento, abrogando la suddetta direttiva, ha abrogato tacitamente la relativa normativa nazionale di recepimento. Tuttavia, mentre le disposizioni nazionali in conflitto o superate dal regolamento sono diventate immediatamente inapplicabili, le disposizioni nazionali inserite nel recepimento nazionale della direttiva, compatibili con le prescrizioni del regolamento, sono tutt’ora vigenti, ma nella quasi totalità dei casi non sono armonizzate con i dettami del regolamento, né idonee ad un assetto normativo più recente, che ha disciplinato altre aree del settore dell’alimentazione animale. Ciò ha creato incertezze applicative e appesantimenti normativi che inficiano sia l’attività di controllo ufficiale che lo svolgimento della regolare attività amministrativa.
Pertanto, con il provvedimento all’esame, il Governo ha ritenuto di prevedere l’abrogazione esplicita della normativa di recepimento della citata Direttiva 90/167/CEE, riportando e facendo salve, all’interno dello schema di decreto, le parti reputate funzionali all’applicazione del regolamento.
Inoltre, evidenzia ancora la relazione illustrativa, lo schema di decreto provvede, in applicazione dell’articolo 22 del regolamento e dell’articolo 16, comma 1, lettera c) della legge delega, alla ridefinizione dell’impianto sanzionatorio. In proposito, il Governo fa rilevare che l’impianto sanzionatorio previsto ha un grande valore nella lotta all’antimicrobico resistenza, contribuendo ad assicurare un uso razionale dei medicinali veterinari attraverso i mangimi medicati e il rispetto dei requisiti igienici previsti dal regolamento.
Nella relazione illustrativa si sottolinea, infine, che il Decreto provvede anche, in linea con le altre procedure autorizzative degli operatori del settore dei mangimi e con l’organizzazione dei controlli ufficiali, alla ridefinizione delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni a favore degli operatori del settore dei mangimi medicati.
Schema di Decreto legislativo n. 71 recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. UE 2019/4 relativo alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzo di mangimi medicati, che modifica il Reg. CE n. 183/2005 e che abroga la direttiva 90/167/CEE →
Fonte: sivempveneto.it
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