A cura della Redazione F&T
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea lo scorso luglio, è entrato in vigore il Regolamento Delegato 2022/1644 che integra il Regolamento UE 2017/625 del Parlamento europeo. L’obiettivo? Fornire prescrizioni specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali sull’uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi degli animali destinati alla produzione, e dei loro residui, e sull’uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui.
Il Regolamento, dal 15 dicembre 2022 valido per tutti gli Stati membri, specifica anche la tipologia di controlli che andranno effettuati sulle combinazioni di gruppi di sostanze e gruppi di prodotti, differenziando tra sostanze del Gruppo A, vietate o non autorizzate negli animali destinati alla produzione di alimenti, e sostanze del Gruppo B, ovvero, sostanze farmacologicamente attive autorizzate per l’uso negli animali destinati alla produzione di alimenti.
Le sostanze attive da controllare
Sono elencate (Allegato I) dalla Commissione che distingue fra due gruppi:
- GRUPPO A sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate negli animali destinati alla produzione di alimenti (sostanze ad azione ormonica e tireostatica e sostanze ß-agoniste il cui uso è vietato; sostanze non autorizzate per l’uso nei mangimi degli animali destinati alla produzione di alimenti)
- GRUPPO B sostanze farmacologicamente attive autorizzate per l’uso negli animali destinati alla produzione di alimenti (antimicrobiche; insetticidi, fungicidi, antielmintici e altri agenti antiparassitari; tranquillanti; antinfiammatori non steroidei (AINS), corticosteroidi e glucocorticoidi; altre sostanze farmacologicamente attive, coccidiostatici e istomonostatici).
Fonte: sivempveneto.it
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